Cittadini/e non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 della L. n. 287/1951:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziari;
b) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.