La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi alle aree di circolazione, sia direttamente (quando l’accesso si apre sull’area di circolazione) che indirettamente (quando si apre su corti, cortili e scale interne).
L’obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, compresi i passi carrai e le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione (articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223).
Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale, le violazioni delle disposizioni in materia (apposizione abusiva di numero civico, mancata richiesta o esposizione del numero civico, numero civico non leggibile, rimozione o deterioramento della targa relativa all’onomastica, mancata comunicazione da parte del proprietario della demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso) sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 90.